STATUTO (con modifiche approvate dall’Assemblea del 13 Ottobre 2012)
1. Istituzione
1.1 È costituita l’Associazione “FORUM BERGAMASCO DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI”, di seguito indicata brevemente come Forum.
1.2 Si considerano familiari quelle Associazioni o Organismi:
a) i cui Soci vi appartengono in ragione dei loro ruoli familiari (genitori, coniugi, utenti di servizi forniti alle famiglie);
b) che hanno nei loro statuti, o tra le finalità qualificanti, la tutela e/o la promozione dei diritti della famiglia, anche mediante la prestazione di servizi ad essa diretti.
1.3) Il Forum opera per il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 2, nel rispetto dell’identità e dell’autonomia degli organismi aderenti, valorizzandone la specificità.
1.4) Il Forum è apartitico e non persegue fini di lucro.
1.5) La sua sede legale è a Bergamo, in Viale Papa Giovanni XXIII, 106 ma può essere trasferita con delibera dell’Assemblea.
2. Finalità
2.1) Il Forum intende perseguire le seguenti finalità:
a) la promozione e la salvaguardia dei valori e dei diritti della famiglia come “società naturale fondata sul matrimonio” (ai sensi degli articoli 29, 30, 31 della Costituzione Italiana);
b) il sostegno della partecipazione attiva e responsabile delle famiglie alla vita culturale, sociale e politica, alle iniziative di promozione umana e dei servizi alla persona, attraverso le loro forme associative;
c) la promozione di adeguate politiche familiari che tutelino e sostengano le funzioni della famiglia e i suoi diritti, secondo quanto indicato dalla Carta dei Diritti della Famiglia della Santa Sede del 1983 che, unitamente al Patto Associativo delle Associazioni Familiari del 1999 appartenenti al Forum, costituisce parte integrante del presente Statuto.
3. Obiettivi e attività
3.1) Il Forum si propone di promuovere e coordinare le azioni di comune interesse delle Associazioni aderenti, sulla base degli indirizzi programmatici deliberati dall’Assemblea.
3.2) A tal fine, il Forum svolge le seguenti attività:
a) interloquisce con le Istituzioni provinciali e comunali, in materia di politica familiare, con una propria rappresentanza;
b) coopera con organismi aventi finalità analoghe;
e) denuncia situazioni e azioni che risultino inadeguate e/o contrarie agli interessi e alle aspirazioni delle famiglie;
d) assume iniziative d’intervento culturale, azione sociale e proposta politica a promozione e tutela della soggettività familiare. Può svolgere ricerche e studi sulla trasformazione della società ed altre attività di formazione dei diversi soggetti familiari in funzione di un più adeguato ruolo educativo ed una partecipazione attiva della famiglia alla vita della società in trasformazione, nonché assumere ogni tipo di iniziativa considerata valida ed efficace per il perseguimento dei fini statutari.
4. Organismi aderenti
4.1) Si aderisce al Forum sottoscrivendo il presente Statuto e il Patto Associativo.
4.2 Possono aderire come soci:
a) le Associazioni familiari, che svolgono la loro attività nell’ambito del territorio provinciale, come definite nel punto 1.2 del presente Statuto.
4.3) Ogni Socio dovrà designare un proprio rappresentante, ovvero una coppia di sposi, a cui verrà affidato, tramite delibera della propria Assemblea o del proprio Consiglio Direttivo, mandato a rappresentare l’Associazione per quanto concerne tutti gli affari interni alla vita del sodalizio. Nel caso in cui il rappresentante di un Socio cessi dall’incarico, l’Associazione di appartenenza deve provvedere ad indicare. entro 60 giorni, un nuovo rappresentante, in mancanza del quale si farà riferimento temporaneo al legale rappresentante dell’Associazione.
4.4) L’adesione al Forum è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
4.5) La qualifica di aderente si perde per dimissioni, morosità o esclusione.
4.6) Il Socio aderente o l’osservatore che contravviene ai doveri stabiliti dal presente Statuto o ai regolamenti approvati dall’Assemblea può essere escluso dal Forum. È causa di esclusione la constatata, prolungata ed ingiustificata assenza di impegno per i fini statutari, o la morosità nel versamento della quota associativa, reiterate anche dopo due inviti scritti, nonché l’aver preso pubblica posizione o aver svolto attività contro le finalità, gli obiettivi ed i programmi statutari, o le iniziative deliberate dall’Assemblea. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea, con voto segreto, dopo aver ascoltato le ragioni dell’ente interessato, ove questi ne faccia espressa richiesta.
5. Osservatori
5.1) Possono chiedere di partecipare alle Assemblee in qualità di osservatori, con diritto di esprimere parere consultivo ma senza diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, quegli Organismi che, condividendo le finalità e gli scopi del presente Statuto, desiderano mantenere un rapporto stabile e continuativo con il Forum e collaborare con esso alle iniziative di comune interesse a sostegno e promozione dei diritti della famiglia.
6. Organi e cariche sociali
6.1) Organi del Forum sono:
a) l’Assemblea;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo.
6.2) Tutte le cariche elettive hanno durata triennale, sono rinnovabili per il triennio successivo alla nomina e non possono essere esercitate per più di due mandati consecutivi nel medesimo ufficio.
6.3) Il Responsabile dell’Ufficio Pastorale Diocesano per la Famiglia o suo delegato partecipa in qualità di consulente ai lavori degli Organi sociali di cui al presente articolo.
6.4) È inoltre ammessa la partecipazione di ulteriori consulenti, senza diritto di voto ai lavori degli Organi sociali.
7. Assemblea
7.1 L’Assemblea è costituita dai soci.
7.2 L’Assemblea:
a) stabilisce le linee programmatiche generali e le attività specifiche del Forum;
b) approva la relazione del Presidente sull’attività svolta, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo: l’esercizio finanziario coincide con l’anno civile;
c) elegge il Presidente e dopo aver determinato il loro numero, i membri del Consiglio Direttivo;
d) delibera, di propria iniziativa o su proposta del Consiglio Direttivo, la costituzione di gruppi di lavoro e ratifica quelli costituiti dal Consiglio Direttivo;
e) stabilisce l’ammontare della quota associativa;
f) ratifica l’ammissione di nuovi aderenti e degli osservatori approvata dal Consiglio Direttivo;
g) delibera l’esclusione degli aderenti e degli osservatori ed è chiamata a comporre ogni controversia relativa ai rapporti interni fra gli organi e gli aderenti del Forum.
7.3) L’AssembIea si riunisce almeno una volta all’anno su convocazione del Presidente e con ordine del giorno stabilito dal Consiglio Direttivo. Deve inoltre essere convocata nel caso vi sia domanda motivata e firmata da almeno 1/3 dei consiglieri o da almeno 1/10 dei Soci.
7.4) I Soci sono convocati in Assemblea mediante comunicazione, data anche per via telematica, diretta a ciascuno di essi e trasmessa almeno 2 settimane prima. L’avviso deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, il giorno e l’ora della riunione.
7.5) L’Assemblea è validamente costituita con la presenza, pure per delega, data anche per via telematica, di almeno un terzo dei soci; nelle decisioni di competenza, ricerca sempre la più ampia convergenza tra le associazioni aderenti; ove occorra, delibera con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci presenti.
7.6) L’Assemblea è presieduta dal Presidente, in mancanza dal Vicepresidente; in assenza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario e, qualora ve ne sia la necessità, due Scrutatori.
7.7) Tutti i Soci, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di intervenire alle Assemblee e di esercitare liberamente il proprio diritto di voto. Ogni Socio ha un voto ed è liberamente eleggibile a tutte le cariche associative. Ogni Socio può rappresentare con delega, data anche per via telematica, non piu di tre altri Soci.
7.8) Delle riunioni dell’Assemblea viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed, in caso di votazione a scrutinio segreto, dagli Scrutatori.
8. Il Presidente
8.1) Il Presidente:
a) ha la rappresentanza del Forum nei confronti dei terzi ed in giudizio; convoca l’Assemblea con l’ordine del giorno stabilito dal Consiglio Direttivo; convoca e dirige i lavori del Consiglio Direttivo; assume i provvedimenti urgenti, quando non sia possibile convocare il Consiglio Direttivo, comunicandoli ad esso appena possibile, per la ratifica; riferisce all’Assemblea ed al Consiglio Direttivo sulle attività del Forum.
8.2) Il Presidente opera nel rispetto delle delibere assunte dagli altri Organi sociali.
9. Il Consiglio Direttivo
9.1) Il Consiglio Direttivo è composto da:
a) il Presidente
b) da quattro a sei Consiglieri. Al suo interno nomina il Vice Presidente che sostituisce il Presidente del Forum in caso di malattia o impedimento, il Segretario ed il Tesoriere e può attribuire deleghe specifiche.
9.2) Il Consiglio Direttivo:
a) attua e realizza, anche con la costituzione di gruppi di lavoro, le linee programmatiche e le delibere dell’Assemblea;
b) dirige e coordina l’attività del Forum ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Forum;
c) predispone il bilancio preventivo e consuntivo;
d) tiene i rapporti con i Soci;
e) propone la partecipazione dl consulenti ed esperti ai lavori degli organi associativi;
f) delibera sull’ammissione di nuovi Soci e degli Osservatori, verificandone il possesso dei requisiti di cui rispettivamente all’art.1 comma 2, e all’art. 5 comma 1, e chiedendone poi la ratifica alla Assemblea nella prima riunione utile; prende atto delle dimissioni presentate per iscritto dai Soci, riferendone all’Assemblea nella prima riunione utile.
9.3) il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri nelle decisioni di competenza ricerca sempre la più ampia convergenza tra i suoi componenti: ove occorra, delibera con il voto favorevole della metà più uno dei Consiglieri votanti.
9.4) In caso di decadenza, dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione, con il primo dei membri non eletti appartenenti alla stessa Associazione del consigliere dimissionario: in mancanza di quest’ultimo con il primo dei membri non eletti appartenente ad altra Associazione non rappresentata nel Consiglio Direttivo. Alla prima Assemblea, si procederà con la ratifica.
9.5) Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio per lo svolgimento del loro lavoro collegiale, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
9.6) Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e comunque almeno quattro volte l’anno.
9.7) Delle riunioni del Consiglio viene redatto il relativo verbale, che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e approvato nel Consiglio successivo.
10. Incompatibilità
10.1) L’incarico di Presidente è incompatibile con qualsiasi carica elettiva in partiti politici, sindacati, enti ed istituzioni pubbliche di rilevanza comunale, provinciale e regionale.
11. Finanziamento
11.1) Le entrate del Forum sono costituite da:
▪ quote e contributi degli associati;
▪ erogazioni liberali degli associati e di terzi:
▪ eredità, donazioni e legati;
▪ contributi dello Stato. delle Regioni, di enti locali o di istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
▪ contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
▪ entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
▪ proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche svolte in maniera ausiliaria e sussidiarie e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali:
▪ entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
▪ altre entrate compatibili con le finalità dell’associazionismo di promozione sociale.
11.2) Al Forum è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Forum stesso, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.
12. Scioglimento
12.1) Lo scioglimento del Forum è deliberato dall’Assemblea, con voto favorevole dei due terzi degli aderenti.
12.2) L’assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori.
12.3) E’ fatto in ogni caso divieto di devolvere anche in modo indiretto a terzi il patrimonio residuo del Forum. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta per legge.
13. Modifiche statutarie
13.1) Eventuali modifiche al presente Statuto proposte dal Consiglio Direttivo e/o da almeno un decimo dei soci possono essere discusse ed approvate dall’Assemblea con la maggioranza di almeno la metà più uno degli aderenti.
15. Disposizione finale
15.1) Per disciplinare ciò che non si sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle vigenti norme in materia di Associazioni senza personalità giuridica e, in particolare, a quanto previsto dal Codice Civile nonché dal D. Lgs. 460/97 e successive modifiche e integrazioni.
Bergamo 29.02.2008
(con modifiche approvate dall’Assemblea del 13 Ottobre 2012)
